A seguito di una lunga fase di dibattiti e accordi, finalmente anche nel nostro Paese, dal 2016, vengono riconosciute le unioni civili grazie alla legge Cirinnà. Prima di capire quale sia la procedura da seguire per registrare un’unione civile, vediamo a chi si rivolge questo provvedimento, dato che a volte può esserci un po’ di confusione tra l’unione civile, il matrimonio e la convivenza di fatto.
Le unioni civili rappresentano delle unioni stabili tra due persone dello stesso sesso. Da questo rapporto derivano degli obblighi e dei diritti, alcuni dei quali coincidono con quanto deriva dal vincolo matrimoniale. Ad esempio, c’è ‘obbligo di collaborazione e di contribuzione alla gestione familiare (anche economica) ma non discende l’obbligo di fedeltà.
Ulteriori aspetti comuni riguardano il regime successorio, che è quello della comunione dei beni salvo sia diversamente stabilito dalle parti. Inoltre, dal punto di vista successorio, l’unione civile garantisce il diritto alla legittima, allo stesso modo del superstite al coniuge defunto. Infine, lo scioglimento dell’unione civile non comporta un periodo di separazione, avendo effetti immediati.
La convivenza di fatto è una scelta legislativa che mira a dare una qualche forma di tutela alle coppie che non sono unite in matrimonio.
A differenza dell’unione civile, la convivenza di fatto è diretta a coppie sia etero che omosessuali.
Dal punto di vista dei diritti e degli obblighi, la convivenza di fatto offre un regime più lieve, che tuttavia garantisce al convivente il diritto di subentrare ad esempio nel contratto di locazione a seguito di morte dell’altra persona, o il diritto di rappresentare il convivente che non sia in grado di intendere e di volere.
Dal punto di vista formale poi, la convivenza di fatto consiste in una semplice autocertificazione presentata al Comune di residenza, il quale provvederà poi ad eseguire i dovuti controlli.
L’unione civile può essere richiesta dalle persone dello stesso sesso, a condizione che siano maggiorenni e non abbiano contratto matrimonio. Inoltre, non devono sussistere altri impedimenti come la presenza di un vincolo di parentela o affinità.
Se non sussiste nessun tipo di impedimento, la procedura si svolge personalmente, presentandosi cioè davanti all’Ufficiale di Stato muniti del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’ufficiale di Stato provvederà a redigere il processo verbale.
Nell’atto che stabilisce la formazione dell’unione civile dovranno essere tassativamente indicate le seguenti informazioni:
Due ulteriori aspetti importanti riguardano:
Se l’unione civile viene stretta con un cittadino straniero, per poter procedere con la registrazione dell’unione civile è necessario munirsi prima del nulla osta del cittadino straniero, che andrà presentata poi all’Ufficiale che celebra l’unione. Se lo Stato di provenienza del cittadino straniero non ammette le unioni o i matrimoni tra persone dello stesso sesso, la parte dovrà dimostrare l’assenza degli impedimenti stabiliti per legge.
Dato che nel nostro ordinamento non è consentito il matrimonio tra persone dello stesso sesso, coloro che hanno legalmente contratto un vincolo matrimoniale all’estero possono chiedere la trascrizione in Italia del matrimonio sotto forma di unione civile.
In questo caso, la richiesta può essere inoltrata presso l’Ambasciata del proprio Paese in Italia oppure l’atto matrimoniale/unione civile può essere consegnato direttamente all’Ufficiale giudiziario a condizione che sia stato opportunamente tradotto e legalizzato.
La registrazione dell’Unione civile non ha un costo predeterminato dalla legge. A incidere sulla somma che le parti dovranno pagare è il luogo in cui avviene la celebrazione: di regola, se avviene presso la sede dell’Ufficiale di Stato, non deve corrisposto alcun importo. Se invece la cerimonia avviene in luoghi più esclusivi, occorre verificare il piano dei costi presso il sito del Comune o il personale addetto.