La pensione di inabilità è una delle prestazioni che, in base al principio di solidarietà espresso nella Costituzione italiana all’Art 2., mirano ad alleviare quelle difficoltà che possono incidere sulla quotidianità dei soggetti dichiarati invalidi. Prima di addentrarci più nel dettaglio come ottenere la pensione di invalidità e quali sono i requisiti, occorre distinguere tra due concetti che vengono spesso confusi, ovvero quelli di invalidità e disabilità. In base alla legge:
Queste due condizioni possono ovviamente coesistere, dato che l’una non esclude l’altra.
Essendo una procedura riservata a coloro che svolgono un’attività lavorativa, può essere attivata dalle seguenti categorie:
A condizione che vengano rispettati i requisiti che ora vedremo, la pensione di inabilità può essere richiesta anche dai cittadini non italiani e che risiedano regolarmente in Italia, specificando che per i cittadini dei Paesi extra UE, questi ultimi devono essere in possesso, alternativamente:
L’altro requisito di tipo oggettivo per ottenere la pensione di invalidità è che quest’ultima spetta a coloro che:
Se il soggetto soddisfa sia i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, può inoltrare la richiesta per l’ottenimento della pensione di inabilità.
Per prima cosa, occorre procedere all’attestazione dell’inabilità al lavoro, in particolare occorre la certificazione, ovvero il modulo SS3 che sia stato compilato e inviato dal medico di base del richiedente all’INPS. Inoltre, prima di procedere, l’interessato deve assicurarsi di essersi cancellato dagli elenchi relativi all’attività lavorativa (ad esempio, la cancellazione dagli albi professionali).
A questo punto le alternative per la modalità di richiesta sono tre:
I tempi di elaborazione della richiesta sono stabiliti in un massimo di 30 giorni, salvo prolungamenti per cause specificamente stabilite dalla legge.
Una delle prime domande che l’interessato di pone è a quanto ammonti il contributo previdenziale. In linea di massima, la cifra è il risultato di un calcolo che prevede sia l’utilizzo del sistema contributivo che retributivo, quindi si applica un sistema misto.
La decorrenza è quella dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, a condizione ovviamente che questa vada a buon fine.
Al fine di evitare l’erogazione di prestazioni assistenziali non necessarie, la legge prevede la possibilità che la pensione venga assoggettata a revisioni, nel caso in cui vi siano ipotesi per cui l’inabilità venga, seppure parzialmente, meno.
Nei casi in cui l’inabilità sia stata causata dall’attività lavorativa stessa, il lavoratore può inoltrare domanda anche per la pensione privilegiata di inabilità, che può quindi cumularsi alla prestazione per l’inabilità e che richiede l’accertamento del nesso causale tra l’attività svolta e il danno subito dal lavoratore.
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