Il decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 ha riformato la materia dell’indennità di disoccupazione, modificando le precedenti disposizioni in materia e sostituendo in particolare i precedenti ASpI e Mini ASpI. La sostanza non cambia: quando parliamo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego facciamo riferimento a un’indennità che viene versata mensilmente nei confronti di chi, involontariamente, abbia perso lo stato di occupazione.
Ai fini di tale indennità, sono irrilevanti le cause della perdita dell’occupazione (se per riduzione del personale, termine del contratto di lavoro o cessazione dell’attività da parte del datore di lavoro): fondamentale è che non avvenga a seguito della presentazione delle dimissioni (salvo l’ipotesi di dimissioni per giusta causa).
La NASpI è un diritto del cittadino a cui però si può accedere solo a seguito del rispetto di determinate condizioni, soggettive e oggettive.
Per quanto riguarda le prime:
Una domanda spesso frequente è se lo svolgimento di un’attività autonoma (già in essere o in fase di avvio) possa escludere il richiedente dalla NASpI. La risposta è che in linea di massima non c’è un’esclusione automatica, ma occorre verificare il reddito proveniente dall’attività autonoma (anche su base previsionale, laddove sia in fase di inizio). Il limite oltre il quale l’indennità inizia a essere ridotta è di 4800 euro all’anno lordi: un limite così basso rende di fatto inconciliabile le due cose.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi, occorre:
Appurato quindi di essere in possesso dei requisiti necessari, è possibile procedere con la richiesta. A chi rivolgersi? La domanda va presentata all’INPS, potendo scegliere tra:
Attenzione ai termini, che sono molto importanti in quanto previsti a pena di decadenza: la richiesta deve pervenire all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o termine equivalente (ad esempio, cessazione del periodo di malattia, di maternità, etc). Nel caso di licenziamento per giusta causa, i 68 giorni decorrono dal 38° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto.
Per attivare la procedura non occorre inviare dei documenti, soprattutto se la richiesta avviene tramite il sito dell’INPS. Occorre però inserire una serie di dati all’interno del portale, per i quali potrebbe essere necessario richiedere la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.
A titolo esemplificativo, verranno richiesti:
I tempi di elaborazione della domanda sono di 30 giorni, salvo ipotesi eccezionali stabilite per legge.
Veniamo ora agli aspetti più concreti dell’indennità di disoccupazione, ovvero l’aspetto quantitativo e la sua durata.
Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo, questo consiste nel 75% della retribuzione media percepita al mese negli ultimi 4 anni, se tale media è inferiore a 1.227,55 euro l’anno. Se invece la media supera tale cifra, l’indennità corrisponde al 75% dell’importo annuo di riferimento, più il 25% della differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la somma stabilita dalla legge. Dal sesto mese di percepimento, l’indennità si riduce del 3%.
La durata della NASpI varia a seconda della storia lavorativa dell’avente diritto. La regola generale prevede che venga corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Il limite massimo è di 24 mesi, trascorsi i quali termina la NASpI e, se sussistono i requisiti, l’interessato potrà richiedere altre forme di sostegno al reddito