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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

LA CONVERSIONE DELLA PATENTE: MODALITÀ E TEMPI

La patente di guida è l’autorizzazione amministrativa che, in praticamente ogni parte del mondo, concede al legittimo titolare il diritto di condurre un veicolo a motore su strada. La licenza o patente di guida ha la funzione di consentire il diritto alla libera circolazione, sancito anche dalla nostra Costituzione all’art. 16. Tuttavia, vi sono delle condizioni poste da ogni Paese per il rilascio di tale documento, vista la necessità di tutelare la collettività da un’attività che può essere potenzialmente rischiosa.

Quando decidiamo di esercitare il nostro diritto di guidare un’auto in uno Stato diverso dal nostro, ad esempio in Italia, dobbiamo quindi far sì che la nostra patente soddisfi i criteri indicati dalla legislazione italiana, secondo un principio di territorialità della patente. Nello specifico, anche se non occorre ottenere un vero e proprio rilascio ex novo, occorre tuttavia procedere alla conversione della patente ovvero rendere questo documento valido anche sul suolo italiano. Vediamo quindi come procedere, iniziando dalla distinzione fondamentale: quella tra patenti rilasciate da Stati UE e non Stati non UE.

La conversione della patente estera

LA CONVERSIONE DELLA PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO NON UE

Quando un cittadino non europeo risiede in Italia, può utilizzare la patente rilasciata dallo Stato di origine per un anno dal momento in cui ha dichiarato la residenza italiana. Trascorso 1 anno, occorre procedere alla conversione del documento.

Anche in questo caso, occorre però procedere con una distinzione: la conversione è possibile solo se lo Stato che ha rilasciato la patente ha stretto un accordo di reciprocità con l’Italia. In realtà sono molti i Paesi che hanno stretto accordi in tal senso e tra questi ricordiamo, a titolo meramente esemplificativo:

- Albania
- Giappone
- Israele
- Marocco
- Moldavia
- Repubblica di San Marino

L’elenco esaustivo è spesso soggetto a modifiche in base a nuovi accordi stipulati dall’Italia o, al contrario, per gli accordi che non sono stati rinnovati.

COME SI SVOLGE LA PROCEDURA DI CONVERSIONE QUINDI?

Innanzitutto occorre compilare il modulo TT2112, che può essere ritirato recandosi personalmente presso gli uffici della motorizzazione civile oppure accedendo al sito del portale dell’automobilista. Sempre alla motorizzazione civile andranno poi consegnati, oltre al modulo ora indicato, anche:

  • • la copia del bollettino del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001 (il bollettino prestampato può essere ritirato sempre presso la motorizzazione);
  • • la copia del bollettino del versamento di 32,00 euro sul c/c 4028 (disponibile anche questo presso la motorizzazione);
  • • l’originale della patente e la copia fronte-retro;
  • • la dichiarazione di idoneità psicofisica alla guida, rilasciata da un medico o da una commissione medica

Inoltre, per alcuni Stati può essere necessaria una traduzione giurata dei documenti in lingua originale, quindi la patente ed eventualmente la dichiarazione di idoneità.

LA CONVERSIONE DELLA PATENTE RILASCIATA DA UNO STATO UE

La procedura per la conversione della patente rilasciata da uno Stato europeo è molto simile a quanto visto per i Paesi non UE e competente al rilascio è sempre la motorizzazione civile. Quello che cambia, in buona sostanza, sono il momento in cui occorre procedere alla conversione e i documenti che vanno presentati quando si consegna la documentazione alla motorizzazione, ovvero:

Nel caso in cui la patente da convertire sia scaduta, è possibile procedere lo stesso al rinnovo, sempre allegando il certificato di idoneità psico-fisica sopra menzionato. Se invece non è prevista una scadenza o questa è superiore da quanto prescritto dall’UE, bisogna procedere al rinnovo entro due anni dalla dichiarazione della residenza in Italia.

Una volta convertita, la precedente patente viene ritirata dalla motorizzazione e restituita alle autorità del Paese che hanno rilasciato il documento. Una volta acquisita la patente convertita, questa sarà ovviamente soggetta a tutte le norme amministrative italiane, senza che vi siano più legami con lo Stato che ha provveduto al rilascio.