Comune Italia > lavoro > Congedo di maternità: durata, condizioni e procedura

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il diritto alla maternità è una delle conquiste dell’epoca moderna. In quanto tale, attribuisce alla donna lavoratrice l’obbligo (che vale anche per il datore di lavoro) di usufruire del congedo di maternità senza che tale condizione incida in alcun modo sul suo rapporto di lavoro.

Prima di addentrarci più nello specifico nella procedura per attivare tale periodo di astensione dal lavoro, occorre specificare che la disciplina si applica in maniera indifferenziata alle lavoratrici sia del settore pubblico che privato, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro (ad esempio apprendistato a rapporto di lavoro parasubordinato). Possono esserci delle differenze relative al quantum dell’indennità tra un settore e l’altro, come vedremo meglio tra poco.

congedo di maternita

Durata del congedo e misura dell’indennità

La normativa che regola l’astensione stabilisce che la durata del congedo deve essere di 5 mesi, di cui:

  • • 2 mesi precedenti al parto;
  • • 3 mesi successivi al parto.

Questa è ovviamente la regola generale, che trova eccezioni laddove siano necessarie per la salute della gestante e del nascituro. Ad esempio, nel caso in cui il parto avvenga più tardi rispetto alla data prevista, i tre mesi decorrono dalla data effettiva della nascita del bambino.

In alternativa, sempre per un periodo totale di congedo di 5 mesi, la lavoratrice può decidere di astenersi da lavoro:

  • • Per 1 mese precedente al parto;
  • • Nei 4 mesi successivi alla nascita.

Questa seconda modalità di congedo è ammessa solo se non arreca danno alla salute della mamma e del nascituro, condizione da accertare in base alla dichiarazione del medico.

Un’altra ipotesi prevista dalla legge è quella per cui il parto sia fortemente prematuro: in tal caso si ha una sospensione dei termini del congedo, per cui questo può durare più del previsto.

Altre situazioni specifiche sono quelle relative alla richiesta del congedo anticipato, ovvero quando, a seguito di accertamento medico:

  • • ci sia una gravidanza a rischio
  • • le condizioni dell’ambiente di lavoro possano arrecare un danno alla salute della donna o del nascituro
  • • la lavoratrice svolge lavori pesanti e non può essere collocata in altri reparti della sede lavorativa.

L’indennità stabilita a favore della donna in congedo di maternità è stabilità in un minimo dell’80% della sua retribuzione ordinaria. Percentuali più favorevoli possono essere previste dai vari contratti collettivi nazionali, mentre nel settore della pubblica amministrazione l’indennità è del 100%.

Come e quando richiedere il congedo di maternità?

L’astensione dal lavoro va richiesta dall’interessata prima dei due mesi precedenti la presunta data del parto, mentre il termine per chiedere il pagamento dell’indennità si prescrive dopo un anno, che decorre dall’ultimo giorno del termine del periodo di congedo. Decorso questo termine quindi senza che sia stata inviata la richiesta, il diritto si prescrive.

Per quanto riguarda la modalità, l’interessata può scegliere se inoltrare la domanda direttamente all’INPS o chiedere il supporto di un patronato o di altro ente intermediario.

Nel caso di richiesta all’INPS, questa può avvenire:

  • • tramite il sito dell’Istituto, che mette a disposizione diversi materiali informativi, tra cui il modulo per la domanda;
  • • telefonando al numero di telefono dedicato, attraverso cui verranno comunicate le modalità della procedura.

Nel caso di affidamento a un patronato o ente simile, è meglio chiedere in anticipo eventuali costi addebitati per la procedura, che vengono spesso richiesti a titolo di “contribuzione” per la pratica svolta.

Documenti necessari

Per quanto riguarda i documenti necessari, occorre munirsi di:

Se la richiesta viene inoltrata online, occorre predisporre i documenti in formato digitale. Per quanto riguarda l’attestazione della gravidanza, questo potrà essere inviato dal proprio medico in via telematica, sempre attraverso il sito dell’Inps.

Nel caso di maternità cd “flessibile”, ovvero quella che inizia un mese prima del parto e si potrà per i 4 mesi successivi, occorre allegare anche la dichiarazione del medico sull’assenza di rischio per la salute della mamma e del nascituro per tale modalità di congedo.