La commissione di reati può pesare a lungo nella vita di una persona e non ci riferiamo solamente alla pena da scontare, eventualmente accompagnata da sanzioni di tipo accessorio, ma alla permanenza nel casellario giudiziale della menzione del reato commesso e dichiarato con sentenza passata in giudicato. Per i reati per i quali è in corso un procedimento giudiziario invece, si fa riferimento al certificato dei carichi pendenti.
Una “macchia” che può costare parecchio, ad esempio in termini di candidatura per una posizione lavorativa o di affidamento dei figli: chiunque infatti può accedere al nostro casellario giudiziario e verificare se la nostra fedina penale sia pulita o meno. Anche se determinati reati non vengono resi disponibili al pubblico (facciamo riferimenti ai reati con il beneficio della menzione ad esempio) per il resto, il nostro passato penale viene reso noto a chi lo richieda.
C’è un modo quindi per procedere alla cancellazione reato casellario? Ci sono dei rimedi, che però vanno valutati attentamente anche in relazione agli effetti che producono concretamente sulla nostra fedina penale.
Se sei interessato all’argomento, avrai sentito parlare dell'istituto della riabilitazione, previsto all’Art 179 c.p.p. In cosa consiste? In sintesi, colui che è stato condannato a un reato può chiedere che vengano meno gli effetti negativi della sentenza penale, ovvero che questa non venga resa nota ai privati interessati. Attenzione quindi: non è una cancellazione casellario penale vera e propria, bensì un modo per restituire al condannato la piena capacità giuridica, soprattutto sotto il profilo:
Dopo questa dovuta premessa, andiamo a vedere a quali condizioni è possibile accedere all’istituto della riabilitazione e la relativa procedura.
Il testo della norma definisce chiaramente quando è possibile attivare la procedura per richiedere la cancellazione reato casellario giudiziale, ovvero:
Nei casi di sospensione condizionale della pena, il termine per richiedere la riabilitazione decorre o dal termine di sospensione della pena o dal termine di un anno dalla sospensione della pena, in base al tipo di reato commesso.
Non è possibile invece richiedere la riabilitazione quando il condannato:
La procedura di riabilitazione inizia con la richiesta della parte interessata, ovvero il condannato, presso il Tribunale di sorveglianza competente. La richiesta andrà presentata allegando:
Per quanto riguarda i costi, questi dipendono soprattutto dalla modalità con cui si inoltra la domanda: se il condannato decide di inoltrare la richiesta da sé, non vi sono costi previsti. tuttavia, vista la delicatezza della questione ed è consigliabile rivolgersi a un legale il quale applicherà la propria tariffa per la prestazione resa.
L’esito della richiesta di riabilitazione non è sicuro: come stabilisce la norma, è nella discrezionalità del giudice stabilire, a seguito di un‘apertura del fascicolo, se riabilitare il condannato. In caso di rifiuto, l’interessato potrà proporre opposizione entro 15 gg dalla comunicazione della notizia, in base alla procedura prevista dall’Art 664.
In caso di esito positivo, il condannato acquisterà lo status di "quasi incensurato”: nel casellario giudiziale apparirà infatti l’annotazione dell’estinzione del reato.
Un'altra possibilità per la cancellazione casellario penale è promuovere un incidente di esecuzione.
I requisiti fondamentali per poter accedere a questa modalità sono, alternativamente:
Questa procedura è più snella rispetto alla riabilitazione: non prevede il pagamento di alcun risarcimento e sono sufficienti 5 anni decorsi dal patteggiamento. Inoltre, sarà lo stesso giudice che ha emesso la condanna a pronunciarsi sulla richiesta.
L'ultimo passo da compiere, dopo aver ottenuto un esito positivo da una delle due procedure sopra viste, è la richiesta di aggiornamento dei dati nelle banche dati delle forze dell’ordine. Il modulo può essere scaricato dal sito del Ministero dell’Interno e, oltre a questo, va allegato il documento di cancellazione casellario giudiziale.
Se il soggetto interessato vuole cancellare i dati presenti nel casellario giudiziale penale che non contengono però una condanna ma il suo semplice coinvolgimento in una procedimento, può richiedere l'aggiornamento dei dati CED, presentando una specifica richiesta di aggiornamento dati presso il ministero dell’interno. La procedura è gratuita e, a seguito di esito negativo, è possibile inoltrare un reclamo presso il Garante per la protezione dei dati.
Ulteriori informazioni sul cancellario giudiziario sono disponibili sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia.